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Sez. 2, Sentenza n. 944 del 09/07/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151890 - 01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - INSORGENZA DELL'OBBLIGO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO E SUSSISTENZA DI ELEMENTI INDIZIANTI.*
Stato
decisa il 1981-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151890-01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - INSORGENZA DELL'OBBLIGO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO E SUSSISTENZA DI ELEMENTI INDIZIANTI.*

L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge quando al giudice sia pervenuta la notizia dell'esistenza di un soggetto individualmente determinato, nei cui confronti si indirizzano le indagini. Deve pertanto escludersi qualsiasi violazione dell'art. 304 cod. proc. pen. fino a quando l'autorità giudiziaria non disponga di elementi processualmente apprezzabili, per attribuire ad un soggetto la qualità di imputato o di indiziato di un determinato reato. (V mass n 148212; (Conf mass n 148010; (Conf mass n 144659; (Conf mass n 144422 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)