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Sez. 1, Sentenza n. 316 del 19/01/1990 (Rv. 464891 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE - SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI - VALORE INDIZIARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464891-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE - SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI - VALORE INDIZIARIO - CONDIZIONI.*

In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'accertamento dell'ufficio, in rettifica della dichiarazione del contribuente, può avvalersi degli elementi indiziari offerti da scritti provenienti da terzi, e come tali privi di piena efficacia probatoria, purché si tratti di documenti relativi all'impresa stessa, oppure rinvenuti nei locali di essa (nella specie, quaderno-brogliaccio tenuto da una commessa dell'imprenditore), ove la rettifica sia condotta con metodo analitico (art. 39 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art. 33 dello stesso decreto ed all'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), od anche a prescindere da tali requisiti, ove la rettifica sia effettuata con metodo induttivo (art. 39 citato, secondo comma). (V 1022/89, mass n 461988).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)