Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 24/02/1989 (Rv. 461988 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE PER REDDITI DI IMPRESA (OVVERO PER REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI) - IRREGOLARITÀ DELLA CONTABILITÀ - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - DIVERSE IPOTESI PREVISTE DAI COMMI PRIMO E SECONDO DELL'ART. 39 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 - RICORSO, RISPETTIVAMENTE, ALLA RETTIFICA ANALITICA E ALLA RETTIFICA INDUTTIVA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE PER REDDITI DI IMPRESA (OVVERO PER REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI) - IRREGOLARITÀ DELLA CONTABILITÀ - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - DIVERSE IPOTESI PREVISTE DAI COMMI PRIMO E SECONDO DELL'ART. 39 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 - RICORSO, RISPETTIVAMENTE, ALLA RETTIFICA ANALITICA E ALLA RETTIFICA INDUTTIVA - CONDIZIONI.*
Con riguardo all'accertamento in rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi d'impresa (ovvero per redditi derivanti dall'Esercizio di arti e professioni, che debbano parimenti risultare da scritture contabili), occorre distinguere le irregolarità della contabilità, meno gravi, contemplate dal primo comma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a fronte delle quali la amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., l'inesattezza od incompletezza di una o più poste, dai casi, di maggiore gravità, previsti dal secondo comma della medesima norma, che evidenziano un'inattendibilità globale delle scritture ed autorizzano l'amministrazione a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva. In entrambe le ipotesi, l'atto di accertamento deve essere motivato, con riferimento sia ai presupposti che consentono il ricorso al metodo analitico od a quello induttivo, sia alle ragioni che giustificano il calcolo in rettifica, tenendo però presente che la motivazione su detti presupposti può emergere implicitamente, specie nel caso di rettifica analitica, dove la singola ripresa può di per sè evidenziare l'inesattezza della contabilità che giustifica la rettifica medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)