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Sez. 5, Sentenza n. 18972 del 10/09/2007 (Rv. 601260 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Omissione - Conseguenze - Avviso di mora notificato come primo atto della procedura - Impugnabilità - Estensione ai vizi degli atti presupposti adottati in precedenza e non notificati - Necessità - Sussistenza - Omessa impugnazione - Conseguenze - Inoppugnabilità degli atti presupposti.
Stato
decisa il 2007-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601260-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione delle imposte dirette disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'omessa notifica della cartella di pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria - cui pure essa è tenuta ai sensi dell'art. 25 - non invalida la procedura di esazione, in quanto, come si desume tanto dall'art. 30 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 che dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, il contribuente può ricorrere contro la pretesa tributaria impugnando anche il solo avviso di mora, non soltanto per far valere vizi propri di tale ultimo atto, ma anche per recuperare la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata per la mancata notifica della cartella stessa. Ne consegue che il contribuente deve contestare, a pena della loro inoppugnabilità, unitamente all'avviso di mora altresì gli atti autonomamente impugnabili adottati in precedenza e che ne sono il presupposto, ancorchè non recati alla sua conoscenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)