Sez. 2, Sentenza n. 2992 del 12/11/1973 (Rv. 366668 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - SUFFICIENZA - OPERAI ED IMPIEGATI - EQUIPARAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - SUFFICIENZA - OPERAI ED IMPIEGATI - EQUIPARAZIONE.*
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale dell'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636 convertito nella legge 6 luglio 1939, n 1272 (sentenza Corte costituzionale 6 luglio 1971, n 160) , ai fini del trattamento pensionistico di invalidita deve essere considerato invalido, indipendentemente dalla qualifica di operaio o di impiegato, l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta, in modo permanente, per infermita o difetto fisico o mentale, a meno della meta. (Conf 1363/73, mass n 364005).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)