Sez. L, Sentenza n. 3342 del 21/05/1981 (Rv. 413919 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO IL RISARCIMENTO SUPPLEMENTARE DELL'INFORTUNATO ED IL RIMBORSO SPETTANTE ALL'INAIL IN VIA DI REGRESSO - NATURA - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO IL RISARCIMENTO SUPPLEMENTARE DELL'INFORTUNATO ED IL RIMBORSO SPETTANTE ALL'INAIL IN VIA DI REGRESSO - NATURA - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
La controversia concernente il risarcimento supplementare dello infortunato e il rimborso spettante all'Inail in via di regresso - ai sensi, rispettivamente, degli artt 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 (tu delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - ha natura previdenziale e, pertanto, in relazione ad essa, indipendentemente dal rito seguito, non opera, ai sensi dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)