Sez. L, Sentenza n. 3924 del 12/06/1986 (Rv. 446757 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE SVOLTE CON IL RITO DEL LAVORO - OGGETTO ESULANTE DALLA MATERIA DEL LAVORO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE SVOLTE CON IL RITO DEL LAVORO - OGGETTO ESULANTE DALLA MATERIA DEL LAVORO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ.*
La controversia che, pur riguardando un rapporto non compreso fra quelli indicati dall'art. 409 cod. proc. civ., sia stata, ciononostante, trattata e decisa, sia in primo che in secondo grado, secondo il rito del lavoro rimane assoggettata (non collegando la legge alcuna previsione di nullità all'erronea adozione di tale rito) alla disciplina processuale delle controversie di lavoro anche per quanto riguarda l'operatività, in relazione al termine per la proposizione del ricorso per Cassazione, dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, circa l'esclusione della sospensione dei termini nel periodo feriale. (V 5706/81, mass n 416394; (V 1034/80, mass n 404495; (Conf 6011/83, mass n 430816; (contra 4575/85, mass n 442030; (contra 583/85, mass n 438796; (contra 4709/83, mass n 429601; (contra 4249/83, mass n 429182; (contra 3342/81, mass n 413919; (contra 5254/80, mass n 407091; (contra 1784/79, mass n 398145).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)