Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10743 del 03/05/2017 (Rv. 651965 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniero - Trattenimento presso centro CIE - Udienza di convalida - Mancata conduzione dell’interessato dinanzi al GdP - Eccezione del difensore di violazione del diritto di difesa - Rigetto - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Qualora un cittadino straniero non sia stato condotto all'udienza dinanzi al Giudice di Pace per la convalida del trattenimento presso un centro C.I.E., ed il difensore eccepisca la violazione del diritto di difesa, può essere annullato il provvedimento di convalida assunto senza motivare le ragioni del rigetto di tale eccezione. (Nella specie, la S.C., ha annullato, per difetto assoluto di motivazione sull'eccezione sollevata dalla difesa, la convalida emessa nei confronti di uno straniero che l'autorità amministrativa non aveva condotto in udienza "per motivi di salute ed esigenze di prevenzione").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)