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Sez. 1, Sentenza n. 16212 del 17/07/2006 (Rv. 592493 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento del Questore di trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea e assistenza - Convalida - Procedimento - Audizione dell'interessato - Formalità - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale, a cura della cancelleria, al difensore di fiducia nominato dallo straniero - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592493-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Secondo la previsione di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, così come sostituito dall'art.1 del d.l. 14 settembre 2004, n.241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, applicabile nella specie" ratione temporis", nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza adottata dal Questore, lo straniero ha diritto all'assistenza da parte di un difensore di fiducia e questi, ove nominato, deve essere tempestivamente avvertito della data fissata per la relativa udienza. Inoltre, l'audizione prescritta nei suddetti termini e modi di legge non può ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace, atteso che, ai sensi del citato art.14, comma 4, si applicano all'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento presso un CTPA le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 del precedente art. 13, dove viene esplicitamente affermato che solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d'ufficio. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato il decreto con cui il giudice di pace aveva convalidato la misura di trattenimento, benché non fosse stato dato avviso della udienza fissata per la convalida al difensore di fiducia nominato in precedenza dallo straniero, e, decidendo nel merito, non ha convalidato il provvedimento questorile).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST., Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)