Sez. L, Sentenza n. 7248 del 09/07/1999 (Rv. 528468 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondo speciale di previdenza degli autoferrotranvieri - Iscrizione - Condizioni - Lavoratore di ruolo - Distacco presso azienda estranea al trasporto - Estensione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 l'obbligo di iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri sussiste incondizionatamente per il personale di ruolo (al quale si applica il R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 ed il relativo allegato A per il solo fatto dell'esistenza del rapporto di lavoro in ruolo); viceversa per il personale non di ruolo, per il quale non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A, l'obbligo di iscrizione al Fondo ricorre solo per il personale effettivo ovvero adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto. L'obbligo di iscrizione al Fondo permane anche nel caso in cui il personale di ruolo venga distaccato a prestare l'attività lavorativa presso azienda non di trasporto, purché sussistano i requisiti della temporaneità e dell'interesse del datore di lavoro distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso il destinatario.
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)