Sez. 3, Sentenza n. 2073 del 24/03/1983 (Rv. 426926 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - NORMATIVA EX ART. 56 DELLA SUDDETTA LEGGE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - NORMATIVA EX ART. 56 DELLA SUDDETTA LEGGE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - in base al quale col provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile il giudice fissa anche la data dell'esecuzione - non è limitato alle statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa legge n. 392, ma ha un'applicazione più ampia riferendosi a tutte le controversie le quali possono avere quale esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'Azione ordinaria di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 e segg. cod. civ., sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione. Conseguentemente il disposto dell'art. 56 suddetto trova applicazione nei procedimenti decisori resi in subiecta materia dal conciliatore, dal pretore e dal tribunale in prima istanza, come dal pretore e dal tribunale in Sede di gravame, a modifica della decisione impugnata.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)