Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 05/09/1987 (Rv. 455328 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - NORMATIVA EX ART. 56 DELLA SUDDETTA LEGGE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - NORMATIVA EX ART. 56 DELLA SUDDETTA LEGGE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'art. 56 della legge n. 392 del 1978, in base al quale col provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile il giudice fissa anche la data dell'esecuzione, non è limitato alle statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla suddetta legge, ma ha un'applicazione più vasta, riferendosi a tutte le controversie le quali possono avere quale esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'Azione ordinaria di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 e segg. cod. civ., sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, ovvero per convalida di licenza per finita locazione. (V 1289/85, mass n 439382; (Conf 2073/83, mass n 426926).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)