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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13424 del 26/05/2017 (Rv. 644377 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Decisione di primo grado - Accoglimento dell'eccezione di insussistenza dell'accertamento - Impugnazione dell'Amministrazione - Contenuto - Contestazione delle ragioni della declaratoria e generica richiesta di conferma dell'accertamento - Sufficienza.
Stato
decisa il 2017-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644377-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

Nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia accolto l'eccezione, formulata dal contribuente, di insussistenza del presupposto dell'azione accertatrice, è validamente proposto l'appello, da parte dell'Amministrazione, fondato sulla sola contestazione delle ragioni di tale declaratoria e sulla generica richiesta di conferma dell'accertamento, atteso che il precedente grado di giudizio si è concluso con l'accertamento di un vizio del procedimento amministrativo e non di quello giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)