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Sez. 2, Sentenza n. 395 del 14/01/1993 (Rv. 480267 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Contrattuale | Parte integrante del contratto di compravendita dei singoli appartamenti - Condizioni - Disciplina ex art. 1341 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480267-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Contrattuale

Il regolamento convenzionale di condominio - anche se non materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita dei singoli appartamenti dell'edificio condominiale - fa corpo con esso, purché espressamente richiamato ed approvato, di modo che le sue clausole rientrano, almeno "per relationem", nel contenuto dei singoli contratti di acquisto. E trattandosi, in questo caso, di "relatio perfecta", in quanto il richiamo è opera di entrambi i contraenti, le singole clausole del regolamento di condominio restano fuori dalla previsione del secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., che, nel sancire la necessità della specifica approvazione per iscritto di condizioni vessatorie, ha riguardo alle sole clausole, di contratti per adesione o analoghi, che risultino predisposte da una soltanto delle parti contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)