Sez. 2, Sentenza n. 8279 del 30/07/1999 (Rv. 529120 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE | Espresso richiamo del regolamento di condominio nel contratto di compravendita delle singole unità immobiliari - Inserimento delle relative clausole per "relationem" nel contenuto del contratto - Efficacia vincolante nei confronti dell'acquirente - Sussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE
Il regolamento contrattuale di condominio, anche se non materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita delle singole unità immobiliari, fa corpo con esso allorché sia espressamente richiamato ed approvato, così che le sue clausole rientrano per "relationem" nel contenuto dei singoli contratti di acquisto e vincolano i relativi acquirenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)