Sez. 5, Sentenza n. 15445 del 06/12/2001 (Rv. 550927 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Omessa vidimazione dell'ufficio doganale a causa di furto della merce - Esenzione dall'imposta - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
Costituisce cessione all'esportazione, esente dall'I.V.A., la spedizione entro novanta giorni con contestuale consegna al cessionario, ancorché manchi la vidimazione dell'ufficio doganale su un esemplare della fattura perché la merce è stata rubata, atteso che la disposizione dell'art. 8, comma primo, lett. b) del d.P.R. 633/1972, che impone tale vidimazione, è stata dettata in considerazione dell'id quod plerumque accidit, mentre il furto costituisce un'evidente ragione di forza maggiore in presenza della quale non vi è motivo di applicare l'imposta, come del resto accade, ai sensi dell'art. 53 dello stesso d.P.R., in ogni caso in cui i beni destinati al commercio siano comunque perduti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)