Sez. 5, Sentenza n. 15087 del 22/11/2000 (Rv. 542028 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE | Omessa contabilizzazione - Nel caso di distruzione del bene - Onere probatorio del contribuente - Portata.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE
In virtù del principio dell'unitarietà dell'ordinamento, le disposizioni dettate dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di distruzione di beni, debbono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 12, comma secondo delle disposizioni sulla legge in generale, anche in tema di imposte dirette. Va aggiunto, in ogni caso, come, anche a voler ritenere non utilizzabile in via diretta la disciplina in questione, si renda pur sempre necessario che il contribuente il quale alleghi il fatto dell'intervenuta distruzione di un bene provi un tal fatto attraverso una specifica documentazione, l'apprezzamento della cui idoneità - ove trattisi di documentazione diversa da quella cui ha riguardo il citato art. 53 - è rimesso alla libera valutazione del giudice di merito.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1986 num. 917 art. 59, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)