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Sez. L - , Sentenza n. 31086 del 30/11/2018 (Rv. 651682 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Personale docente - Procedimento disciplinare - Inizio antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - Artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto dell’incolpato di essere sentito oralmente a propria difesa - Insussistenza.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651682-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica - soggetti, ex art. 55, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad un regime particolare rispetto a quello stabilito per la generalità dei dipendenti - si applicano gli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957, come confermato dall'assenza di disposizioni direttamente rinvenibili sia nel d.lgs. n. 165 del 2001, quale fonte generale, sia nella contrattazione collettiva di settore del periodo 1994-1997; ne consegue l'insussistenza del diritto dell'incolpato ad essere sentito oralmente a propria difesa in caso di irrogazione di sanzioni più gravi del rimprovero orale.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1953 num. 3, Decreto Legisl. 27/09/2009 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 10 CORTE COST., Contr. Coll. 04/08/1995

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)