Sez. L - , Sentenza n. 95 del 04/01/2018 (Rv. 646571 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Personale docente - Procedimento disciplinare - Termine ex art. 5, comma 4, l. n. 97 del 2001 - Sospensione dal servizio a seguito di condanna definitiva - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di sanzioni disciplinari nei confronti del personale docente, l'art. 503, comma 5 bis, del d.lgs. n. 297 del 1994 (nel testo vigente "ratione temporis"), nella parte in cui, stabilendo il termine per la conclusione del procedimento disciplinare, fa salvi i casi previsti dall'art. 5 della l. n. 97 del 2001, si riferisce alle sole fattispecie disciplinate dalla norma richiamata, in cui la sanzione dell'estinzione del rapporto consegue alla condanna penale definitiva, fra le quali non rientra la sanzione della sospensione dal servizio, anche se inflitta a seguito di condanna definitiva, che resta assoggettata al termine per la conclusione del procedimento di novanta giorni dall'avvio, previsto in via generale dallo stesso comma 5 bis.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 503 com. 5, Decreto Legge 07/09/2007 num. 147 art. 2, Legge 25/10/2007 num. 176 art. 1, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)