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Sez. 5, Sentenza n. 7912 del 09/06/2000 (Rv. 537467 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Costi costituiti da premi assicurativi dovuti per l'anno precedente - Imputazione al successivo periodo di imposta - Principio di competenza - Violazione - Importo dei premi - Identità per entrambi gli anni - Irrilevanza - Alterazione dell'entità dell'imponibile - Esclusione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537467-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'imputazione all'esercizio successivo dei costi costituiti da premi assicurativi dovuti nell'esercizio precedente, ancorché l'importo di tali premi sia identico per entrambi gli anni e l'entità dell'imponibile non sia stata formalmente alterata, viola l'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, non essendo consentita una imputazione derogatrice del principio di competenza di cui alla norma citata, che vieta che i costi sopportati in un determinato esercizio vengano dedotti nell'anno successivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)