Sez. 1, Sentenza n. 3809 del 02/05/1997 (Rv. 504033 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Disposizioni ex art. 2, comma sesto bis, del D.L. n. 90 del 1990, interpretative dell'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Portata - Spese e componenti negativi desumibili dalla contabilità, ma non inseriti nel conto profitti e perdite - Loro valutabilità - Sussistenza - Rilevanza di una tale disciplina anche ai fini della deduzione di tali voci in un successivo anno d'imposta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la disposizione di cui all'art. 2, comma sesto bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 (avente natura interpretativa dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n 917, e - perciò - dotata di efficacia retroattiva) amplia la possibilità, per il contribuente, di far risultare le spese ed i costi sostenuti per la produzione del reddito dichiarato, consentendogli di considerare anche le spese ed i componenti negativi non risultanti dal conto dei profitti e delle perdite, purché desumibili dalle scritture contabili. Ciò non toglie, peraltro, che resti pur sempre fermo il principio di competenza dettato dall'art. 74 cit. (corrispondente ora all'art. 75, primo comma d.P.R. n. 917 cit.), in base al quale i costi sopportati in un determinato esercizio non possono essere dedotti nell'anno successivo, anche se inseriti, per avventura, nel conto dei profitti e delle perdite relativo a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2 com. 6 n. 2, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)