Sez. L, Sentenza n. 100 del 11/01/1977 (Rv. 383608 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DECADENZA DEL LAVORATORE DAI DIRITTI NON FATTI VALERE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI EDILI DEL 24 LUGLIO 1959 - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - DPR 14 LUGLIO 1966 N 1032 - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - APPLICABILITA AGLI APPARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - RELATIVA PROVA - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DECADENZA DEL LAVORATORE DAI DIRITTI NON FATTI VALERE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI EDILI DEL 24 LUGLIO 1959 - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - DPR 14 LUGLIO 1966 N 1032 - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - APPLICABILITA AGLI APPARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - RELATIVA PROVA - NECESSITA.*
La Corte costituzionale, con la sentenza n 45 del 23 maggio 1966, ha dichiarato l'illegittimita dell'articolo unico del DPR 14 luglio 1960 n 1032, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola n 56 del CCNL 24 luglio 1959 per gli addetti all'industria edile, sulla decadenza del lavoratore dai diritti che non abbia fatto valere entro quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per effetto di tale pronuncia, la clausola e operante esclusivamente fra gli appartenenti alle contrapposte associazioni stipulanti, e, pertanto, puo essere invocata dal datore di lavoro solo previa dimostrazione di detta appartenenza. (V 2632/75, mass n 376591; (V 3100/72, mass n 360878).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Contr. Coll. 24/07/1959 num. 56, DPR 14/07/1960 num. 1032 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)