Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/07/1975 (Rv. 376591 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - IN GENERE - DECADENZA DAL DIRITTO DI AZIONE - INCOSTITUZIONALITA DELLA NORMA CHE LA PREVEDEVA - DECORSO DEL TEMPO - IRRILEVANZA - AZIONE PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE - AMMISSIBILITA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - IN GENERE - DECADENZA DAL DIRITTO DI AZIONE - INCOSTITUZIONALITA DELLA NORMA CHE LA PREVEDEVA - DECORSO DEL TEMPO - IRRILEVANZA - AZIONE PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE - AMMISSIBILITA.*
La decadenza, pur essendo in via generale e astratta idonea a produrre situazioni giuridiche consolidate, non opera quando sia stata dichiarata incostituzionale proprio la norma dalla quale essa deriva, poiche, in tal caso, viene meno ab origine lo strumento che determina l'Estinzione del diritto e, conseguentemente, il decorso del tempo verificatosi risulta irrilevante. Deve, percio, escludersi la improponibilita della domanda proposta dal lavoratore oltre il termine di quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto la sentenza costituzionale 23 maggio 1966, n 45, ha dichiarato illegittimo l'articolo unico del DPR 14 luglio 1960, n 1032, nella parte in cui rendeva obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale per gli addetti all'industria edile 24 luglio 1959, che sanciva la decadenza dal diritto di Azione quando non fosse stato esercitato dal lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Conf 3100/72, mass n 360878).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1032 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 24/07/1959 num. 556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)