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Sez. 5 - , Sentenza n. 17240 del 20/01/2020 Ud. (dep. 05/06/2020) Rv. 279111 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Atti persecutori - Esistenza di un temporaneo ed episodico riavvicinamento tra vittima e persecutore - Interruzione della abitualità del reato e della continuità delle condotte - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279111-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la configurabilità del reato commesso dall'imputato ai danni dell'ex-fidanzata per costringerla a riprendere la relazione sentimentale non fosse esclusa dall'avere costei - fatta bersaglio di ripetute minacce di morte e di gravi e reiterati atti di violenza - cercato contatti con l'uomo mentre era ristretto agli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)