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Sez. 5 - , Sentenza n. 46165 del 26/09/2019 Ud. (dep. 13/11/2019) Rv. 277321 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Atti persecutori - Esistenza di un temporaneo ed episodico riavvicinamento tra vittima e persecutore – Interruzione della abitualità del reato e della continuità delle condotte – Esclusione – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277321-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato nè inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità della condotta a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen. (Fattispecie relativa ad atti persecutori commessi dal padre nei confronti della madre non convivente del figlio minore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)