Sez. U, Sentenza n. 9095 del 13/09/1997 (Rv. 507958 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Cassazione per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - Poteri del giudice di rinvio - Possibilità di riesaminare "ex novo" tutte le risultanze processuali.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
I poteri del giudice di rinvio sono diversi secondo che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultima ipotesi l'annullamento travolge la la valutazione dei fatti compiuta in sede d'appello, onde il giudice di rinvio è libero di riesaminare "ex novo" tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazione di sorta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)