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Sez. 3, Sentenza n. 1113 del 21/03/1977 (Rv. 384763 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1977-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384763-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la Cassazione abbia annullato la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Mentre nella prima ipotesi egli deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte suprema senza poter valutare ex novo i fatti accertati nel giudizio di appello, nella seconda ipotesi, invece, e libero di esaminare i fatti accertati. (Conf 1915/75, mass n 375605).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)