Sez. 2, Sentenza n. 10301 del 04/06/1984 Ud. (dep. 19/11/1984) Rv. 166778 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - FINALITÀ E NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - FINALITÀ E NOZIONE.*
Il requisito della specificità dei motivi richiesto dalla legge ai fini della ammissibilità dell'impugnazione, consiste nell'Onere posto a carico della parte impugnante di indicare le censure che si intendono addurre sui punti circoscritti della decisione gravata e di precisare inoltre gli elementi di fatto e di diritto, che si pongono a base delle censure stesse, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i limiti dei punti e delle questioni sui quali per effetto del gravame gli sia devoluto il potere di riesame. (V mass n 157822; (V mass n 154520.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)