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Sez. 2, Sentenza n. 269 del 11/10/1985 Ud. (dep. 14/01/1986) Rv. 171565 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171565-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*

Il requisito della specificità, tassativamente imposto dallo art. 201 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità della impugnazione, implica a carico della parte impugnante non soltanto l'Onere di dedurre le censure, che intende muovere su punti circoscritti della decisione gravata, ma anche quello di indicare in modo preciso gli elementi di fatto che si pongono a base delle censure medesime. (Conf mass n 166778).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)