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Sez. 1, Sentenza n. 5838 del 30/06/1997 (Rv. 505583 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione della violazione - Notificazione - Termine - Decorrenza - Dalla data di identificazione del trasgressore - Limiti.
Stato
decisa il 1997-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505583-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del primo comma dell'art. 201 del vigente codice della strada (sentenza della Corte Cost. del 17 giugno 1996, n. 198) - nella parte in cui, nell'ipotesi che l'identificazione del trasgressore avvenga successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la Pubblica Amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione - l'identificazione del trasgressore non può essere rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione e non può più farsi coincidere con la materiale redazione del verbale di accertamento, ma può decorrere da un momento successivo all'accertamento del fatto nei soli casi in cui l'identificazione del trasgressore sia possibile solo a seguito dell'espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del passaggio di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all'art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)