Sez. 3, Sentenza n. 6123 del 18/06/1999 (Rv. 527664 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Necessità - Omissione - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni di norme del codice della strada, qualora il giudice dell'opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritengano, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata - del cui difetto l'interessato si sia espressamente doluto - sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alla circostanze del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa), e che tale contestazione non è stata, ciononostante, effettuata, in violazione dell'obbligo imposto all'agente accertatore dall'art. 200 C.d.S., legittimamente provvede all'annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)