Sez. L, Sentenza n. 602 del 21/01/1983 (Rv. 425355 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PREVISIONE IN UN CONTRATTO COLLETTIVO DEL LICENZIAMENTO PER IL PROTRARSI DELLO STATO DI MALATTIA OLTRE UN DETERMINATO PERIODO - IPOTESI DI LEGITTIMA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PREVISIONE IN UN CONTRATTO COLLETTIVO DEL LICENZIAMENTO PER IL PROTRARSI DELLO STATO DI MALATTIA OLTRE UN DETERMINATO PERIODO - IPOTESI DI LEGITTIMA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - EFFETTI.*
La norma del contratto collettivo la quale consenta il licenziamento del lavoratore per il solo fatto del protrarsi dello stato di malattia oltre un determinato periodo, a prescindere da ogni valutazione dei suoi effetti sulle esigenze dell'impresa, integra una legittima ipotesi di risoluzione del rapporto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ., anche dopo l'entrata in vigore delle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300. Tali leggi, infatti, introducendo una nuova disciplina in relazione al licenziamento prima regolato dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ., e cioè con riferimento ad un comportamento volontario e responsabile del lavoratore come causa di recesso dell'imprenditore, non hanno apportato alcuna innovazione rispetto alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro previste dal citato art. 2110, che si riferisce ad una previsione di carattere meramente obbiettivo, che attiene al solo fatto del superamento del periodo di conservazione del posto per la malattia del lavoratore. (Conf 4496/81, mass n 415208; (Conf 869/77, mass n 384480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)