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Sez. 6, Sentenza n. 10444 del 19/01/2017 Ud. (dep. 02/03/2017) Rv. 269382 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Omessa traduzione in lingua nota all'indagato - Nullità a regime intermedio - Scelta del rito abbreviato - Preclusione ad eccepire la nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269382-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

In tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunuqe, non può più essere rilevata, nè dedotta, dopo la richiesta di definizione del giudizio nelle forme dell'abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la scelta del rito alternativo compiuta dall'imputato dimostra la carenza di interesse a far valere la nullità verificatasi nella precedente fase del procedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 143, Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 180, Cod. Pen. art. 182, Cod. Pen. art. 438, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)