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Sez. 2, Sentenza n. 18781 del 09/04/2014 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 259523 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Indagini preliminari - Verbale di dichiarazioni rese in lingua straniera da persona informata sui fatti - Omessa traduzione in lingua nota all'imputato - D.Lgs. n. 32 del 2014 - Violazione - Conseguenze - Nullità - Scelta del rito abbreviato - Sanatoria.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259523-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, la omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, non deducibile nel giudizio abbreviato quando l'imputato abbia chiesto la definizione del processo nelle forme di rito speciale consapevolmente astenendosi dal formulare eccezioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)