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Sez. 2, Sentenza n. 12343 del 22/08/2003 (Rv. 566159 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) | Modificazioni del singolo condomino ex art. 1102, primo comma, cod. civ. - Legittimità - Limiti - Decoro architettonico del fabbricato - Divieto di alterazione.
Stato
decisa il 2003-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566159-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO)

Alle modificazioni consentite al singolo condomino ex art. 1102, primo comma, cod. civ. si applica anche, in via analogica, per la identità di "ratio", il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120, secondo comma, dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)