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Sez. 2, Sentenza n. 3084 del 29/03/1994 (Rv. 485988 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) | Modificazioni apportate dal singolo condomino ex art. 1102 cod. civ. - Legittimità - Limiti - Decoro architettonico del fabbricato - Divieto di alterazione.
Stato
decisa il 1994-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485988-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico)

Alle modificazioni consentite al singolo ex art. 1102, primo comma, cod. civ. le quali tecnicamente si contrassegnano perché non alterano la destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall'art. 1120, secondo comma, cod. civ., in tema di innovazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)