diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2513 del 10/03/1987 (Rv. 451659 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - RISARCIMENTO CONSEGUENTE A SVALUTAZIONE MONETARIA - SPETTANZA AL CREDITORE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONDIZIONI - INTERESSI LEGALI E RISARCIMENTO DEL DANNO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451659-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - RISARCIMENTO CONSEGUENTE A SVALUTAZIONE MONETARIA - SPETTANZA AL CREDITORE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONDIZIONI - INTERESSI LEGALI E RISARCIMENTO DEL DANNO - DECORRENZA.*

In ipotesi di Azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 cod. civ. - nella quale va inquadrata anche la domanda di un imprenditore diretta ad ottenere dall'INPS la restituzione di contributi indebitamente pagati - spetta al creditore - oltre agli interessi legali sulla somma in giudizio riconosciuta come dovutagli - anche l'ulteriore risarcimento ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. conseguente a svalutazione monetaria, ove risulti provato, anche con presunzioni, il pregiudizio patrimoniale dallo stesso subito; in tal caso sia gli interessi legali che il danno ulteriore decorrono dalla data della proposizione della domanda giudiziale e non già dalla mera richiesta dell'indebito a meno che il creditore non provi la mala fede del debitore. (V 2138/82, mass n 420008).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)