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Sez. L, Sentenza n. 8507 del 21/08/1990 (Rv. 468967 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN GENERE - RIMBORSO DELLA MAGGIORE MISURA NON DOVUTA - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468967-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN GENERE - RIMBORSO DELLA MAGGIORE MISURA NON DOVUTA - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - DECORRENZA.*

Il rimborso dei contributi versati in misura maggiore di quella dovuta costituisce oggetto di un'obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che è assoggettata, nei limiti dell'intrinseca compatibilità, alle norme dettate in generale per le obbligazioni pecuniarie e, in particolare, alla disposizione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. in tema di danni per il ritardo nell'adempimento, con la conseguente risarcibilità del danno cagionato dalla svalutazione monetaria, il quale deve essere determinato a partire dalla data della proposizione della domanda giudiziale, salvo che il creditore, per il periodo ad essa anteriore, nel quale la buona fede dell'accipiens è presunta, provi la mala fede di quest'ultimo. (V 1244/88, mass n 457445; (V 3020/87, mass n 452117; (V 2513/87, mass n 451659; (V 281/87, mass n 450030; (V 5904/86, mass n 448303).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)