Sez. 2, Sentenza n. 5585 del 17/05/1991 (Rv. 472231 - 01)
Procedimento civile - Giudice - Ricusazione ed astensione - In genere | Ricusazione - Mancata presentazione dell'istanza - Mancata astensione del giudice - Nullità della sentenza - Esclusione - Ambito di applicazione del principio.
Procedimento civile - Giudice - Ricusazione ed astensione - In genere
Il principio, in forza del quale la parte, che non abbia presentato rituale istanza di ricusazione del giudice, nel caso in cui allo stesso è fatto obbligo di astenersi, non può invocare, in sede di impugnazione, tale mancata astensione come motivo di nullità della sentenza, non è suscettibile di limitazioni o deroghe in relazione alla dedotta conoscenza della composizione del collegio giudicante solo a seguito della decisione, tenuto conto che la parte medesima è in grado di desumere tempestivamente tale composizione dal ruolo dell'udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)