Sez. L, Sentenza n. 9549 del 09/09/1995 (Rv. 493980 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione - Inosservanza - Incidenza sulla validità della sentenza - Esclusione - Condizione - Estremi.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Nel caso di obbligo di astensione del giudice, la mancata ottemperanza a tale obbligo non incide sulla validità della sentenza ove non sia stata dedotta dalla parte interessata con tempestiva istanza di ricusazione, da proporsi, a norma dell'art. 52 cod. proc. civ., due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici chiamati a decidere la causa, e prima dell'inizio della discussione nel caso contrario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)