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Sez. L, Sentenza n. 9549 del 09/09/1995 (Rv. 493980 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione - Inosservanza - Incidenza sulla validità della sentenza - Esclusione - Condizione - Estremi.
Stato
decisa il 1995-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493980-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Nel caso di obbligo di astensione del giudice, la mancata ottemperanza a tale obbligo non incide sulla validità della sentenza ove non sia stata dedotta dalla parte interessata con tempestiva istanza di ricusazione, da proporsi, a norma dell'art. 52 cod. proc. civ., due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici chiamati a decidere la causa, e prima dell'inizio della discussione nel caso contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)