Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3159 del 17/02/2016 (Rv. 638859 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento - Legge n. 134 del 2012 - Notifica all'amministrazione del solo decreto ingiuntivo e non anche del ricorso - Nullità - Fondamento - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, come modificato dalla l. n. 134 del 2012, la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo e non anche del ricorso, integra una nullità formale ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., poiché non realizza lo scopo dell'atto, costituito dalla piena conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell'amministrazione ingiunta, ma è suscettibile di sanatoria, con efficacia "ex tunc", ove, a seguito dell'opposizione erariale, il ricorrente esegua tempestivamente la rinnovazione della notifica del ricorso disposta dalla corte d'appello ex art. 291 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)