Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 20/03/2015 (Rv. 634873 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento ex legge n. 89 del 2001, come modificata dalla legge n. 134 del 2012 - Notifica del decreto ingiuntivo senza il ricorso - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Rimedi esperibili.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l'inesistenza, ma solo la nullità per incompletezza, sicché, non essendo applicabile l'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente, per dichiarare l'eventuale inefficacia del decreto va proposta tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)