Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4344 del 14/02/2019 (Rv. 652800 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Operazioni inesistenti - Sovrafatturazione - Obbligo di pagamento dell'imposta - Sussistenza - Contrasto con l'ordinamento europeo - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA la sovrafatturazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, in attuazione del principio di "cartolarità" sancito dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo modificato dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015), determina l'insorgenza del rapporto impositivo a fronte della semplice "emissione" del documento contabile, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali ove non sottratto tempestivamente al commercio giuridico, senza che ciò violi il principio di neutralità dell'IVA che informa la disciplina unionale, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente all'eliminazione dell'anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento della fattura concernente dati difformi dalla realtà dell'operazione economica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 31 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)