Sez. 5 - , Sentenza n. 6526 del 09/03/2020 (Rv. 657411 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Iva - Diritto alla detrazione - Effettiva realizzazione dell’operazione imponibile - Necessità - Mancata rettifica dell’Iva dichiarata dall’emittente della fattura per inesistenza dell’operazione e volontà del destinatario - Irrilevanza - Violazione della neutralità fiscale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, il diritto alla detrazione, il quale nasce quando l'imposta detraibile diventa esigibile, è subordinato alla condizione dell'effettiva realizzazione della corrispondente operazione imponibile, non essendo sufficiente che di essa sia fatta menzione nella relativa fattura, senza che rilevi la mancata rettifica dell'Iva dichiarata dall'emittente della fattura in ragione dell'assenza di un'operazione imponibile, né la volontà del soggetto passivo, non ostandovi il principio della neutralità fiscale.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 21 lett. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)