Sez. 5, Sentenza n. 9370 del 27/06/2002 (Rv. 555403 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzioni IRPEG ex art. 105 d.P.R. 217/1978 - Applicabilità - Condizioni e limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie a carattere territoriale, l'art. 105 comma primo del d.P.R. n. 218 del 1978 - integrando gli estremi della norma eccezionale di esenzione da un'imposta, come tale di stretta applicazione - non può essere interpreto nel senso che l'esenzione dall'IRPEG ivi prevista sia legittimamente riconoscibile, "tout court" anche a quelle imprese che - costituite in forma societaria, ed esercenti la loro attività in stabilimenti industriali tecnicamente organizzati - abbiano ampliato, trasformato, riattivato, ricostruito o rammodernato gli stabilimenti stessi, atteso che le predette attività, presupponendo la preesistenza dello stabilimento industriale, non integrano, di per sè sole ed astrattamente considerate, il requisito oggettivo della "realizzazione di nuove iniziative produttive" richiesto dalla norma in parola ai fini della ricordata esenzione fiscale.
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1978 num. 219 art. 105 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)