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Sez. 5, Sentenza n. 7810 del 08/06/2000 (Rv. 537414 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione IRPEG ex art. 105 d.P.R. n. 217/1978 - Presupposti - Riattivazione di stabilimento industriale distrutto da un incendio - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537414-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

L'esenzione dall'IRPEG ai sensi dell'articolo 105 del d.P.R. n. 217 del 1978 spetta soltanto alle "imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati nell'articolo 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi"; non può, pertanto, trovare applicazione quando difetti tale ultimo requisito, come nel caso di riattivazione di uno stabilimento industriale andato distrutto in un incendio, che costituisce semplice ripresa di un'attività già esistente.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)