Sez. L, Sentenza n. 4632 del 06/03/2004 (Rv. 570850 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Pagamento di una somma ritenuta satisfattoria del credito - Contestazione del maggior ammontare - Riconoscimento tacito del diritto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il pagamento di una somma che si assume pienamente satisfattoria della pretesa del creditore, pretesa della quale si contesti - contestualmente al pagamento - il maggior ammontare, non assume il significato di riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ.. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso che la presentazione, da parte di un datore di lavoro, all'INPS del modello 01/M, contenente il riepilogo delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente ai propri dipendenti, integrasse un riconoscimento del debito contributivo - in quanto tale idoneo ad interrompere la prescrizione - in relazione alle retribuzioni ivi indicate, risultanti di importo superiore a quello mensilmente documentato con i modelli DM 10 relativi al medesimo periodo, in relazione alle quali i contributi erano stati regolarmente versati, contestandosi tuttavia l'obbligazione contributiva relativamente alle maggiori retribuzioni risultanti dal riepilogo annuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)