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Sez. L, Sentenza n. 12600 del 13/11/1999 (Rv. 531095 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Riconoscimento tacito o comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere il credito - Rilevanza - Pagamento di una somma ritenuta satisfattoria del credito di cui si contesta il maggior ammontare - Esclusione - Fattispecie in materia di liquidazione dell'indennità di anzianità comprensiva del rendimento dei premi di polizza assicurativa sostitutiva del fondo di previdenza ex legge n. 1251 del 1942.
Stato
decisa il 1999-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531095-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento di una somma che si assume pienamente satisfattoria della pretesa del creditore, della quale si contesta il maggior ammontare, non può assumere il significato di riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., in quanto il fatto stesso che esista una controversia sull'ammontare della somma complessivamente dovuta esclude di per sè che il versamento di un certo importo costituisca una non equivoca ammissione dell'altrui diritto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che - in materia di liquidazione dell'indennità di anzianità con inclusione del rendimento dei premi di polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro in sostituzione dell'iscrizione al fondo previdenziale ex l. n. 1251 del 1942 - ha escluso che il pagamento da parte del datore di lavoro di una somma ritenuta satisfattoria di tali spettanze valesse come riconoscimento del controverso diritto del dipendente al maggior rendimento della polizza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)