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Sez. 3, Ordinanza n. 34710 del 27/12/2024 (Rv. 673416-02)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Prescrizioni presuntive - Operatività in favore di debitore obbligato alla tenuta delle scritture contabili - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673416-02

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta; tuttavia delle stesse si può avvalere anche un

soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti.

Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)