Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9930 del 08/05/2014 (Rv. 630656 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Prescrizioni presuntive - Operatività in favore di debitore obbligato alla tenuta delle scritture contabili - Sussistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta; tuttavia delle stesse si può avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)